COSTITUZIONE STARTUP INNOVATIVE: annullato il decreto che consentiva la costituzione in via telematica senza Notaio.

Camera di commercio comunica, attraverso i suoi canali, che tutti i servizi di assistenza alla redazione degli atti standard, costitutivi o modificativi, di srl startup innovative e tutti i servizi pubblicitari di iscrizione di tali atti sono sospesi a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2643/2021, pubblicata il 29.3.2021, ha infatti annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.2.2016 e il Decreto Direttoriale 1.7.2016 che dettavano le regole del modello standard e disciplinavano le verifiche degli uffici del registro delle imprese su tali atti, firmati digitalmente in base agli artt. 24 o 25 del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel decreto del 1 luglio, infatti, si legge che gli atti costitutivi e gli statuti possono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.

Attraverso la piattaforma ideata da Camera di Commercio era possibile, compilando autonomamente l’apposito modello tipizzato e sottoscrivendolo digitalmente, iscrivere la propria startup innovativa nel registro delle imprese, con regolare procedura, la quale prevedeva, in caso di irregolarità formali la sospensione del procedimento di iscrizione.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in risposta a tale procedura telematica hanno ritenuto necessario lamentare una mancanza totale di controlli amministrativi e giudiziari da parte delle Camere di Commercio ed evidenziare che tale pratica si trova in contrasto con le norme costituzionali e con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio d’Europa 16 settembre 2009 n. 2009/101/CE.

Il 29 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato avverso la sentenza del TAR del Lazio n.10004/2017 e ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale del DM 17 febbraio 2016 e connessi provvedimenti attuativi nella parte in cui prevedevano la possibilità di costituire e di iscrivere in Camera di Commercio le start-up innovative senza il controllo del Notaio. Ad oggi, dunque, in attesa di un nuovo intervento del legislatore in materia, la costituzione delle start up innovative ricade nella normale procedura di costituzione di una società che prevede la redazione di statuto e atto costitutivo tramite atto pubblico.